Il giorno 01 del mese di luglio dell’anno 2018 in Torino (TO), strada di Reaglie, numero civico 1, i sottoscritti:
Claudia Bordese,Carlo Collo, Piero Garelli, Gino Giannetto,Guglielmo Ronco, Rosa Maria Rondelli, Stefania Strada, Rita Vanzo.
Claudia Bordese, Carlo Collo, Piero Garelli, Gino Giannetto, Guglielmo Ronco, Rosa Maria Rondelli, Stefania Strada, Rita Vanzo.
Alle prime cariche associative sono designati:
Presidente: Gino Giannetto,
Vice presidente: Carlo Collo,
Segretario: Piero Garelli
Tesoriera: Rita Vanzo.
Per la sottoscrizione dello Statuto, elemento integrante del presente atto, le parti concordemente delegano il Presidente eletto.
Letto, approvato e sottoscritto.
STATUTO DI NOI REAGLIE APS
Art. 1
Natura dell’Associazione
1.1 È costituita l’Associazione non riconosciuta denominata NOI REAGLIE APS avente la natura di associazione di promozione sociale e di ente del Terzo settore, per effetto delle disposizioni di leggi vigenti e ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni.
1.2 L’Associazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l’indicazione di “Associazione di Promozione Sociale” o l’acronimo “APS”.
1.3 Essa opera nell'ambito locale della parrocchia, o dell’Unità Pastorale di appartenenza, con autonomia statutaria, organizzativa, contabile e patrimoniale, nel rispetto dei fini e degli scopi, dei principi e dei valori cristiani che informano l’Associazione Nazionale “NOI Associazione APS.
1.4 L'Associazione è affiliata, attraverso l’Associazione territoriale NOI di riferimento, all’Associazione nazionale di promozione sociale e rete associativa “NOI Associazione APS”. L’affiliazione comporta l'esercizio delle prerogative e l'assunzione degli impegni previsti dallo Statuto dell'Associazione Territoriale e di quello dell’Associazione Nazionale alle quali è affiliata.
1.5 L'Associazione, che ha durata illimitata e struttura democratica, svolge le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del presente Statuto per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità e della libertà degli associati.
Art. 2
Sede legale
2.1 L’associazione ha sede legale nella STRADA DI REAGLIE n. 1, nel Comune di TORINO (TO)
2.2 Il trasferimento dell’indirizzo della sede legale nel medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
Art. 3
Statuto - efficacia e interpretazione
3.1 L’associazione "NOI REAGLIE - APS" è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, nonché delle relative norme di attuazione. L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
3.2 Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.
Art. 4
Finalità
4.1 L’Associazione "NOI REAGLIE - APS" è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e di utilità sociale volte alla promozione dell’aggregazione, in particolare delle giovani generazioni, attraverso l’oratorio e il circolo (di seguito “Circolo”) e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
4.2 In particolare, l’Associazione:
a) favorisce la formazione dei singoli e dei gruppi mediante un progetto di educazione integrale e permanente fondato sui valori evangelici e sulla visione cristiana dell’uomo e della società;
b) dà impulso al dialogo e alla collaborazione con le famiglie, con le realtà ecclesiali, con le istituzioni civili e con gli organismi sociali;
c) realizza esperienze di animazione culturale e di servizio sociale tendenti a valorizzare la vita e la storia con riferimento costante al Vangelo;
d) pone attenzione alle istanze delle fasce sociali più deboli, curando iniziative e attivando strutture idonee alla prevenzione e al superamento delle situazioni di disagio.
4.3 Per meglio perseguire le sue finalità, l’Associazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà instaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con enti pubblici e/o privati, che non siano in contrasto con la natura dell’Associazione.
4.4 L’Associazione si impegna a sostenere a livello locale le istanze dei propri associati per contribuire al sostegno e allo sviluppo del progetto di educazione e formazione integrale fondata sui valori del Vangelo e sulla visione cristiana dell’uomo e della vita.
Art. 5
Oggetto sociale
5.1 Per il perseguimento e nel rispetto delle finalità di cui all’articolo precedente, l’Associazione svolge in via principale le seguenti attività di interesse generale:
1) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 117/2017;
2) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 117/2017;
3) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. k) del D.Lgs. n. 117/2017;
4) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al
contrasto della povertà educativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. l) del D.Lgs. n. 117/2017;
5) attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. q) del D.Lgs. n. 117/2017;
6) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. r) del D.Lgs. n. 117/2017;
7) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. t) del D.Lgs. n. 117/2017;
8) erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. u) del D.Lgs. n. 117/2017;
9) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. v) del D.Lgs. n. 117/2017;
10) promozione e tutela dei diritti umani e sociali, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. w) del D.Lgs. n. 117/2017.
5.2 A tal fine, in particolare, l'Associazione:
a) organizza e gestisce strutture di vario genere (a mero titolo esemplificativo: servizi culturali, ricreativi, sportivi, turistico-sociali, teatrali, musicali, mass- mediali);
b) favorisce l'educazione al servizio dei tesserati attivando iniziative e strutture di volontariato in risposta ai bisogni dei tesserati stessi e alle istanze del territorio;
c) cura la formazione culturale extrascolastica e professionale, finalizzata alla crescita e alla qualificazione dei propri tesserati, per un loro fattivo inserimento nelle dinamiche sociali;
d) opera nel tempo libero con la promozione e la gestione di iniziative e di servizi atti a sviluppare la partecipazione dei propri tesserati per la formazione e la costruzione fisica e spirituale della persona;
e) valorizza le forme espressive, artistiche e di comunicazione proprie del teatro, della musica, del cinema e dei media attraverso l'attivazione di centri di studio, di ricerca, di produzione; favorisce anche l'incontro tra le varie esperienze mediante l'organizzazione di incontri, rassegne e manifestazioni;
f) promuove il libero associazionismo sportivo attraverso l'organizzazione di incontri, manifestazioni e attività sportive, anche non competitive, di corsi di formazione e di aggiornamento per tecnici e dirigenti, di centri di formazione motoria e sportiva; promuove iniziative e attività sportive rivolte agli emarginati e ai portatori di handicap; opera affinché lo sport sia riconosciuto come diritto sociale e vengano istituiti e incrementati i servizi pubblici relativi.
5.3 Nell'attivazione di iniziative e nella gestione di servizi di formazione, di volontariato, sportivi, culturali e ricreativi, l'Associazione opera nell'ambito della legislazione sulle singole materie, conformandosi ad essa, ed attivando le strutture previste dalla stessa.
5.4 Le attività di interesse generale di cui sopra sono svolte dall'Associazione in favore degli associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati. I volontari svolgono tale attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dall’articolo 17 del D.Lgs. n. 117/2017.
5.5 L'Associazione può inoltre assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del D.Lgs. n. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse
generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.
5.6 L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento alla specifica disciplina delle associazioni di promozione sociale. A tal fine, è demandata al Consiglio di Amministrazione la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni.
Art. 6
Divieto di distribuzione degli utili ed amministrazione del patrimonio
6.1 Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, sarà utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art. 7
Entrate dell'Associazione
7.1 Per il perseguimento delle finalità istituzionali, l’Associazione dispone delle seguenti entrate:
a) le quote associative;
b) contributi pubblici e privati;
c) donazioni e lasciti testamentari;
d) rendite patrimoniali;
e) attività di raccolta fondi;
f) rimborsi da convenzioni;
g) ogni altra entrata ammessa per le associazioni di promozione sociale, ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 8
Durata dell’esercizio finanziario ed approvazione dei bilanci
8.1 L’esercizio finanziario va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
8.2 L'Associazione redige il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione. Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate risultino inferiori a euro duecentoventimila, il bilancio d’esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
8.3 Laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione redige altresì il Bilancio sociale, secondo Linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e ne dà adeguata pubblicità attraverso il deposito presso il Registro unico nazionale del terzo settore e la pubblicazione nel proprio sito internet, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
8.4 I bilanci sono approvati dall'Assemblea entro i termini previsti dal successivo articolo 11, 1° comma.
Art. 9 Organi
9.1 Organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente;
d) l’Organo di Controllo, quando la nomina è obbligatoria ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
9.2 I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
Art. 10
Assemblea - composizione
10.1 L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione. Compongono l'Assemblea con diritto di voto tutti gli associati, purché in regola con il versamento della quota annuale di tesseramento ed iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ogni associato può farsi rappresentare con delega scritta da un altro associato. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati, oppure di cinque associati qualora l'Associazione raggiunga o superi il numero di cinquecento associati con diritto di voto.
10.2 L'Assemblea si riunisce, almeno una volta l’anno, su convocazione scritta del Presidente o di chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax o e-mail al recapito risultante dal libro degli associati oppure mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.
10.3 L’assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario.
10.4 I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
10.5 Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione, in libera visione a tutti gli associati.
Art. 11 Compiti
11.1 L’Assemblea si riunisce in sede ordinaria:
- entro il mese di aprile di ciascun anno, per l’approvazione del bilancio d’esercizio dell’anno precedente, del bilancio preventivo dell’esercizio in corso e del bilancio sociale se obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017 e delle disposizioni di leggi vigenti.
- quando il Presidente ne ravvisi la necessità o ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei componenti l’Assemblea.
11.2 Spetta all’Assemblea:
a) determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione e le modalità di tesseramento degli associati;
b) deliberare, prima di procedere alla elezione, il numero dei candidati da eleggere al Consiglio di Amministrazione;
c) nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
d) nominare, anche tra non tesserati, e revocare, quando previsto dalle disposizioni di legge vigenti, il soggetto incarico della revisione legale dei conti;
e) approvare il bilancio d'esercizio consuntivo e previsionale;
f) approvare il bilancio sociale, quando previsto ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017;
g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
h) deliberare sull'esclusione degli associati;
i) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
j) eleggere e revocare il Presidente dell’Assemblea;
k) approvare i regolamenti proposti dal Consiglio di Amministrazione;
l) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
11.3 Spetta all’Assemblea in sede straordinaria:
a) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;
b) deliberare sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello Statuto;
c) deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell’ente.
11.4 In prima convocazione, l’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
11.5 Salvo che non sia diversamente stabilito da disposizioni legislative o dal presente Statuto, l'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.
11.6 Per le deliberazioni di modifica dello Statuto, occorrerà in prima convocazione la presenza di tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, da tenersi dopo non meno di ventiquattro ore dalla prima, occorrerà la presenza di due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni di scioglimento e di devoluzione del patrimonio occorrerà il voto favorevole di tre quarti degli associati. Per le altre deliberazioni di carattere straordinario, occorrerà la presenza di tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 12
Consiglio di amministrazione-Composizione, nomina, durata e incompatibilità 12.1 Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque a quindici membri, sempre in numero dispari, eletti dall’Assemblea fra gli associati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
12.2 L’assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso degli specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza di cui al successivo articolo 13, anche con riferimento ai requisiti previsti dal codice di comportamento
redatto dalla Rete associativa nazionale a cui il Circolo è affiliato attraverso l'Associazione territoriale di riferimento.
12.3 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e privo di limitazioni.
12.4 Gli amministratori durano in carica per quattro esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio della loro carica.
12.5 Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un componente, questi sarà tempestivamente sostituito con il primo dei non eletti, che resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.
12.6 Qualora venisse meno la maggioranza degli amministratori, l’intero Consiglio di amministrazione si intenderà decaduto, e si procederà a nuove elezioni.
12.7 La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con quella di membro dell’Organo di Controllo.
Art. 13
Decadenza e obblighi dei componenti il Consiglio di amministrazione
13.1 Non può essere nominato membro del Consiglio di amministrazione, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dall’art. 2382 del Codice Civile.
13.2 Decade dalla carica di amministratore chi, senza giustificato motivo, non intervenga per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio di amministrazione.
13.3 La decadenza è pronunciata dal Consiglio di amministrazione, previa contestazione scritta dei motivi all’interessato, dopo aver preso atto della terza assenza ingiustificata.
13.4 Contro la pronuncia di decadenza, da comunicare all’interessato entro cinque giorni dall’adozione del provvedimento, l’amministratore può presentare appello allo stesso Consiglio di amministrazione a mezzo di motivata richiesta indirizzata
al Presidente che disporrà la convocazione del Consiglio entro i trenta giorni successivi; la nuova pronuncia del Consiglio di amministrazione è definitiva.
13.5 Nel caso in cui la pronuncia di decadenza colpisca il Presidente, la richiesta di cui al comma precedente è rivolta al Vice Presidente, che eserciterà i poteri spettanti al Presidente.
Art. 14
Compiti del Consiglio di amministrazione
14.1 Il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.
14.2 Al Consiglio di amministrazione spetta l’ordinaria e la straordinaria amministrazione, esso si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno tre consiglieri.
14.3 Spetta al Consiglio di amministrazione determinare l’importo delle quote associative annuali.
14.4 Il Consiglio di amministrazione predispone il bilancio consuntivo e previsionale, che devono essere approvati dall’Assemblea, nonché il Programma delle attività dell’Associazione che, previa approvazione dell’Assemblea, provvederà ad attuare.
14.5 Spetta al Consiglio di amministrazione predisporre i Regolamenti previsti dal presente Statuto ovvero tutti gli altri Regolamenti che riterrà opportuno predisporre per il buon funzionamento dell’Associazione, e che saranno approvati dall’Assemblea.
14.6 In particolare, spetta al Consiglio di amministrazione:
1. curare l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea;
2. curare e vigilare l’andamento della vita e delle attività dell’Associazione;
3. nominare il Consigliere Spirituale;
4. proporre ad approvazione dell’Assemblea eventuali modifiche allo Statuto e ai regolamenti;
5. l’attribuzione dei poteri di gestione e di firma degli atti di amministrazione ordinaria;
6. predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, nonché porre in essere i relativi adempimenti, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 13 e 14 del D.Lgs. n. 117/2017;
7. documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, secondo le modalità previste dall'art. 13, comma 6 del D.Lgs. n. 117/2017.
8. stabilire i limiti massimi e le condizioni per il rimborso delle spese sostenute e documentate dai volontari e deliberare sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammesso il rimborso mediante autocertificazione ai sensi dell’art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 117/2017.
Art. 15
Convocazione e validità delle sedute
15.1 Il Consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione scritta del Presidente, contenente l’indicazione dell’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora dell’adunanza.
15.2 La convocazione deve essere inoltrata al domicilio degli interessati, a mezzo di idonea comunicazione, almeno otto giorni prima della seduta o, in caso di urgenza, a mezzo di telegramma, e-mail, o applicazioni di messaggistica almeno quarantotto ore prima della seduta.
15.3 Allo scopo di rendere possibile l’avviso via telematica i componenti del Consiglio di amministrazione dovranno eleggere domicilio per i rapporti con l’Associazione nel luogo e presso l'indirizzo E-mail e numero di cellulare indicato nel libro verbali del Consiglio di amministrazione alla prima riunione successiva alla propria elezione, salva la facoltà di revoca di detta domiciliazione.
15.4 Le sedute del Consiglio di amministrazione sono valide se è presente la maggioranza degli amministratori. Non sono ammesse deleghe.
15.5 Il presidente dirige i lavori del Consiglio, dei quali vengono redatti verbali, trascritti, a cura del Segretario, su apposito registro regolarmente tenuto.
15.6 Le sedute del Consiglio di amministrazione possono tenersi anche per videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
15.7 Al verificarsi dei suddetti requisiti, le riunioni per videoconferenza si considerano tenute nel luogo dove si trovano il Presidente e il Segretario.
15.8 Salvo che non sia diversamente previsto da vigenti disposizioni di legge o dal presente Statuto, le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono adottate a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, la deliberazione è rinviata a una successiva riunione, da convocare non oltre successivi dieci giorni, per ulteriore approfondimento.
Art. 16
Presidente, elezione
16.1 Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica per quattro esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio della loro carica.
16.2 Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, il Consiglio di amministrazione, previa tempestiva sostituzione ai sensi del precedente articolo 12, 5° comma, è convocato dal Vice Presidente al fine di eleggere, nei modi indicati dal primo comma del presente articolo, un nuovo Presidente, che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.
Art. 17
Presidente, compiti
17.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
17.2 Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione; cura l’osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.
17.3 Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea, ne sottoscrive i relativi verbali, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni e adotta, nei casi d’urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio di amministrazione alla prima riunione.
17.4 Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all’elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente.
Art. 18
Consigliere spirituale
18.1 Il Consigliere Spirituale è, di regola, il Parroco o altra persona da lui designata; è convocato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, alle quali, qualora non
sia eletto amministratore dall'Assemblea, partecipa con funzioni consultive e senza diritto di voto.
18.2 Qualora nell'Unità Pastorale, di cui all'articolo 1, comma 3 del presente statuto, operino più parroci, saranno gli stessi a nominare il Consigliere spirituale.
18.3 Il Consigliere Spirituale partecipa all'elaborazione dei progetti formativi dell'Associazione e alla realizzazione delle relative iniziative.
18.4 Il Consigliere Spirituale contribuisce all'azione dell'Associazione, mantenendo costante il riferimento al Vangelo e vivo il rapporto con la comunità ecclesiale, attraverso l'esercizio del suo servizio ministeriale.
Art. 19
Il Segretario
19.1 Compete al Segretario redigere e sottoscrivere i verbali delle sedute del Consiglio di amministrazione e della Presidenza, nonché dare esecuzione alle deliberazioni degli stessi.
19.2 Salvo diversa deliberazione del Consiglio di amministrazione, il Segretario tiene i conti di cassa, effettua e sorveglia la riscossione delle entrate ed esegue i pagamenti su mandato del Consiglio di amministrazione ovvero del Presidente.
Art. 20
L'Organo di controllo - composizione, nomina e compiti
20.1 L’Assemblea nomina, quando obbligatorio ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017, l’Organo di controllo, composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui almeno uno scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali, oppure un Organo di controllo monocratico, costituito da un Revisore Legale iscritto nell'apposito Registro.
20.2 L'Organo di controllo rimane in carica per quattro esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio della carica. Si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.
20.3 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
20.4 Esso inoltre esercita il controllo contabile ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
20.5 L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.
20.6 I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
20.7 Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige apposito verbale.
Art. 21
Associati
21.1 Per l'acquisizione della qualità di associato si applicano le disposizioni sull'adesione e sul diniego e revoca dell'adesione previste dai successivi articoli 22 e 23.
21.2 Gli associati possono partecipare a tutte le manifestazioni organizzate, a qualunque livello, sia territoriale sia nazionale, da “NOI Associazione” e possono frequentare le sedi dell’Associazione Nazionale, dell’Associazione Territoriale e dei Circoli.
21.3 Gli associati versano la quota annuale di tesseramento, determinata dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle direttive dell'Associazione territoriale di riferimento.
21.4 Gli associati in regola con il versamento della quota annuale di tesseramento hanno il diritto di voto all’Assemblea del Circolo.
21.5 A tutti gli associati sono riconosciuti identici diritti e devono ottemperare ai medesimi obblighi.
21.6 In particolare:
- tutti gli associati partecipano all'Assemblea con diritto di voto, esercitato dai soci minori di età dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dai soggetti che ne hanno la rappresentanza legale, se diversi dai genitori;
- l’elettorato passivo compete solo ai soci che hanno compiuto la maggiore età;
- tutti gli associati hanno diritto ad essere informati sull'attività dell'Associazione.
21.7 Gli associati hanno altresì il diritto di esaminare i libri sociali con le modalità di cui all’articolo 24 del presente Statuto.
21.8 Gli associati hanno l'obbligo di:
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti;
- versare la quota associativa annuale secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
21.9 é esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e la trasmissibilità della qualità di associato o della quota associativa.
21.10 Gli associati, durante lo svolgimento delle attività, godono della garanzia assicurativa contro i rischi e con i massimali di copertura deliberati annualmente dal Consiglio di amministrazione della Rete nazionale “NOI Associazione”.
21.11 La perdita della qualifica di associato si verifica in caso: - di mancato versamento della quota associativa;
- di recesso per l’efficacia del quale sarà sufficiente la semplice comunicazione al Consiglio,
- di esclusione per comportamento che abbia o possa arrecare danno all’Associazione,
21.12 In caso di esclusione la perdita della qualifica di associato è deliberata dall'Assemblea.
Art. 22
Adesione degli associati
22.1 Possono divenire associati tutte le persone fisiche che condividano le finalità dell’associazione e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnino concretamente per realizzarle, e che presentino domanda di adesione al Consiglio di amministrazione dichiarando di conoscere, condividere e rispettare i principi ispiratori dello Statuto e versando la quota annuale di tesseramento.
22.2 La domanda di adesione può essere accettata anche da uno solo dei componenti del Consiglio di amministrazione, ferma restando la necessità che il Consiglio di amministrazione convalidi l'accettazione della domanda alla prima riunione utile.
22.3 La domanda potrà essere respinta dal Consiglio di Amministrazione solo in presenza di comprovato motivo e con provvedimento motivato. In caso di rigetto è ammesso ricorso all'Assemblea, che delibera sulla domanda non accolta, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
Art. 23
Diniego e revoca dell'adesione
23.1 Il Consiglio di Amministrazione non accoglie la domanda di adesione presentata dalla persona che intende divenire associato quando:
a) lo stesso si trovi in situazioni di palese contrasto con il presente Statuto o con quello dell'Associazione Territoriale cui il Circolo è affiliato;
b) lo stesso svolga attività che siano in contrasto con le finalità del Circolo o dell'Associazione Territoriale o Nazionale alla quale il Circolo è affiliato;
23.2 Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alla revoca dell'adesione quando l'associato svolge attività in contrasto con le finalità del Circolo e
dell’Associazione Territoriale e Nazionale alla quale il Circolo è affiliato. Contro la revoca dell’adesione è ammesso il ricorso all’Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
23.3 La revoca dell'adesione, come anche il mancato versamento della quota annuale di adesione nei termini indicati all’articolo 21 del presente statuto, comporta la perdita del diritto di partecipare alle attività dell’Associazione in ambito locale e a tutti i livelli dell’Associazione nazionale cui è affiliata.
Art. 24
Libri sociali
24.1 L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali, tenuti presso la sede dell’Associazione a cura del Consiglio di Amministrazione:
a) il libro degli associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali;
d) il registro dei volontari.
24.2 Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali con le seguenti modalità:
- richiesta formale scritta indirizzata al Presidente del Circolo; - presenza fisica del Segretario del Circolo;
- presenza fisica del personale addetto alla conservazione dei libri sociali;
-sottoscrizione di impegno al rispetto della discrezionalità sulle informazioni ottenute.
Art. 25
Scioglimento dell'Associazione
25.1 Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, proposto dal Consiglio di amministrazione, sono deliberati dall’Assemblea, con il voto
favorevole di almeno tre quarti degli associati. L’assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori.
25.2 In caso di scioglimento o estinzione dell’Associazione, il patrimonio residuo dell'Associazione dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore o di altro organo competente ai sensi della legislazione vigente, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.
Art. 26
Disposizioni finali e transitorie
26.1 Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
26.2 Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Registro medesimo.